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Il D.Lgs 81/2008 e s.m.i., art. 89 comma 1 Testo Unico Sicurezza stabilisce che il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a).
Il Piano Operativo di Sicurezza deve contenere tutte le informazioni relative al cantiere (anche cantieri temporanei o cantieri mobili) o all’unità produttiva in ottica di tutela dei lavoratori, valutandone i rischi di infortunio o di insorgenza di malattie professionali. Per questo motivo, esso deve contenere anche informazioni sulle misure di sicurezza da adottare in cantiere o nell’unità produttiva.
Il Piano Operativo di Sicurezza è obbligatorio per le Imprese che operano all’interno di cantieri.
La redazione del POS non è obbligatoria per:
- lavoratori autonomi (perché non hanno dipendenti)
- imprese pubbliche
- appalti pubblici in presenza di impresa unica
Il cantiere registra – tra i luoghi di lavoro – la maggiore percentuale di incidenti e infortuni. Per questo motivo il POS (Piano Operativo di Sicurezza) e il PSC (Piano Sicurezza e Coordinamento) prevedono l’apporto di prospettive professionali diverse allo scopo di fornire elementi informativi e adeguate procedure di sicurezza a salvaguardia dei lavoratori impiegati.
Il Datore di Lavoro deve quindi redigere e firmare – sotto la piena responsabilità di fronte alla Legge – il Piano Operativo di Sicurezza – POS, fornendo dettagliate indicazioni relative al cantiere in cui opera, alle mansioni in esso svolte, alle valutazioni dei rischi ai quali sono sottoposti i lavoratori e alle misure di prevenzione e protezione per la sicurezza sul lavoro, indicando le figure preposte alla sicurezza.