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SCIA antincendio

Un particolare contesto ambientale o la tipologia stessa delle attività svolte determinano l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare specifiche analisi e valutazioni dei rischi di incendio (D.P.R. n.1/8/2011 n.151) ed il conseguimento del Certificato di prevenzione incendi, rilasciato dai Comando dei Vigili del Fuoco di pertinenza.

I tecnici di U.S. Group s.r.l. regolarmente iscritti all’Albo Professionale ai sensi della L.818/84 e s.m.i., intervengono a supporto delle aziende per conseguire o rinnovare questo certificato.
La normativa distingue le attività soggette al parere di conformità del Comando dei VVF in base al livello di rischio (basso, medio, alto).

  • Le attività ricadenti in questa categoria sono le più liberalizzate dal D.P.R. 15/2011 poiché a basso rischio di incendio e non sono soggette a parere di conformità del Comando VVF.

  • Anche per le attività della categoria B la richiesta di parere di conformità deve essere inoltrata presentando il progetto al Comando dei Vigili del Fuoco, che entro 30gg può chiedere documentazione integrativa ed entro 60gg si pronuncia sulla conformità.
    A lavori ultimati, come per la categoria “A”, a seguito di istanza di inizio attività presentata tramite S.C.I.A., la stessa può essere avviata e sarà soggetta a successivi controlli a campione.

  • In presenza di un’attività più a rischio, l’iter normativo prevede a) la richiesta di parere di conformità con presentazione del progetto al Comando dei Vigili del Fuoco di pertinenza, che entro 30 gg può chiedere documentazione integrativa ed entro 60 gg si pronuncia sulla conformità; b) a lavori ultimati, l’inoltro al SUAP o al Comando della S.C.I.A. commerciale per dare inizio immediato all’attività.
    Le attività di categoria C, ad alto rischio, sono soggette a controlli sistematici a seguito dei quali il Comando VVF stabilisce il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Per l’Attestazione di Rinnovo della Certificazione di Prevenzione Incendi, il D.P.R. n.1/8/2011 n.151 art. 5 indica l’obbligo di presentazione di richiesta ogni cinque anni da parte del titolare dell’attività che attesta l’assenza di variazioni rispetto alle condizioni di sicurezza antincendio (non è previsto il coinvolgimento di un professionista). Per alcune attività, fra le quali aziende e uffici, edifici con vincolo storico – artistico, edifici civili, la periodicità del rinnovo è elevata a 10 anni.

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