La sorveglianza sanitaria

sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria 1600 1600 US Group Roma

L’impresa soggetta ad obbligo di sorveglianza sanitaria (Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.., art. 2, comma 1/m) è tenuta a garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti e la loro idoneità allo svolgimento dei compiti richiesti. Per questo deve assicurare la verifica delle condizioni di salute dei lavoratori mediante visite mediche, accertamenti e indagini specialistiche, tenendo conto dell’ambiente di lavoro, dei fattori di rischio professionali e delle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

 

IL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Il Datore di Lavoro nomina il Medico Competente (MC) come responsabile della sorveglianza sanitaria. Il Medico Competente effettua visite preventive per certificare l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione specifica; visite periodiche per monitorare lo stato di salute del lavoratore; visite mediche straordinarie su richiesta diretta del lavoratore. Inoltre redige il programma di sorveglianza, contenente indagini specialistiche di laboratorio e accertamenti sanitari da eseguire, comprese visite mediche per cambio mansione, visite mediche alla cessazione del rapporto di lavoro, visita medica al rientro dalla malattia in caso di assenza per almeno 60 giorni continuativi.

Il programma di Sorveglianza Sanitaria è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi – DVR (Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.., art. 18).

 

SORVEGLIANZA SANITARIA: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il D.Lgs. 81/2008, Sezione V, articoli da 38 a 42, disciplina la Sorveglianza Sanitaria e indica modalità, responsabilità, obbligatorietà.

Il Servizio di Sorveglianza Sanitaria è d’obbligo nei casi in cui i lavoratori siano esposti a:

  • Rischi da videoterminali
  • Movimentazione Manuale Carichi
  • Rumore
  • Vibrazioni
  • Campi Elettromagnetici
  • Radiazioni Ottiche
  • Agenti Chimici Pericolosi
  • Agenti Cancerogeni e Mutageni
  • Amianto
  • Agenti Biologici
  • Piombo e composti
  • Lavoro notturno
  • Donne in gravidanza
  • Lavoratori disabili

L’Azienda è obbligata a fornire Servizio di Sorveglianza Sanitaria anche a seguito di specifica richiesta del Lavoratore purché ritenuta correlata ai rischi lavorativi dal Medico Competente.

 

SORVEGLIANZA SANITARIA: OBBLIGHI DEL LAVORATORE

I lavoratori (o i soggetti che svolgono attività in ambito aziendale e che il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. equipara ai lavoratori, ad esempio soggetti beneficiari di tirocini formativi e di orientamento o partecipanti a corsi di formazione professionale…) devono essere consapevoli che la Sorveglianza Sanitaria è uno strumento per la loro tutela. Per questo motivo i lavoratori hanno l’obbligo (Testo Unico art.20) di sottoporsi a visite, accertamenti e indagini specialistiche di laboratorio secondo modalità e periodicità stabilite dal Medico Competente in funzione della valutazione del rischio professionale correlato all’ambiente di lavoro e alla mansione svolta.

I lavoratori possono fare ricorso avverso il giudizio di idoneità espresso dal Medico Competente entro 30 giorni; hanno accesso ai propri dati sanitari; devono essere informati dettagliatamente sul proprio stato di salute; ricevere copia di documenti sanitari e di rischio; ottenere visita straordinaria in presenza di problemi sanitari causati dalla mansione lavorativa.

 

SANZIONI PER MANCATA SORVEGLIANZA SANITARIA

Il D.Lgs. 81/2008 prevede per il Datore di Lavoro sanzioni di tipo amministrativo o pecuniario per mancata sorveglianza sanitaria nei casi di:

  • mancata valutazione dello stato di salute dei lavoratori
  • mancata attivazione del piano di sorveglianza sanitaria
  • assegnazione al lavoratore della mansione specifica prima di aver acquisito giudizio di idoneità certificato dal Medico Competente

Anche il Medico Competente incorre in sanzioni per mancata sorveglianza sanitaria nei casi di

  • mancata elaborazione e conservazione delle schede sanitarie
  • negligenze nello svolgimento dell’attività di sorveglianza sanitaria
  • mancata regolarità e periodicità delle visite mediche
  • mancata risposta alla richiesta di visita da parte di un lavoratore
  • mancata comunicazione delle informazioni alle autorità competenti

 

SORVEGLIANZA SANITARIA: SERVIZI U.S. GROUP

Affianchiamo e supportiamo Enti, Imprese, Organizzazioni nell’assolvimento di tutti gli obblighi di Legge relativi alla Sorveglianza Sanitaria. In ottemperanza alla Normativa vigente (Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..,) i nostri professionisti laureati in medicina ed accreditati per il ruolo di Medico Competente (MC) redigono i protocolli sanitari specifici e personalizzati in base a tipologia di attività svolta e rischio annesso, includendo:

  • creazione, compilazione e custodia della cartella sanitaria informatizzata individuale dei lavoratori, sistematicamente aggiornata a seguito di accertamenti e valutazione del rischio connesso al ruolo
  • visite mediche periodiche specialistiche sui luoghi di lavoro
  • relazione sanitaria riportante i risultati della sorveglianza sanitaria, presentata nella riunione periodica di cui all’art.35 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
  • rilascio giudizio di idoneità

Pianifichiamo scadenze e controlli e ci occupiamo per conto dei nostri clienti della registrazione di tutti i documenti di adempimento normativo.

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