Il Piano Operativo di Sicurezza – POS

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Il Piano Operativo di Sicurezza – POS

Il Piano Operativo di Sicurezza – POS 1600 1600 US Group SRL Roma

Il Datore di Lavoro di un’Impresa Esecutrice – che esegue l’opera o parte di essa, anche in subappalto – che impegna in cantiere proprie risorse umane o materiali, ha l’obbligo di redigere il Piano Operativo di Sicurezza – POS. Il documento deve contenere dettagliate informazioni relative al cantiere (anche cantieri temporanei o cantieri mobili) o all’unità produttiva, alle mansioni in esso svolte, alla valutazione dei rischi di infortunio o di insorgenza di malattie professionali per i lavoratori, alle misure di prevenzione e protezione adottate, alle figure preposte alla sicurezza.

 

OBBLIGATORIETÀ

Il Piano Operativo di Sicurezza è obbligatorio per le Imprese che operano all’interno di cantieri.

La redazione del POS non è obbligatoria per:

  • lavoratori autonomi (perché non hanno dipendenti)
  • imprese pubbliche
  • appalti pubblici in presenza di impresa unica

 

TEMPISTICA

I tempi e modalità di redazione, inoltro e attuazione del Piano Operativo di Sicurezza POS distinti per tipologia di soggetto sono stabiliti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., art. 89 comma 1 Testo Unico Sicurezza:

  • committente: trasmette, almeno 10 gg prima dell’avvio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza POS e il PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento PCS a tutte le imprese invitate a gara per esecuzione lavori. Prima di inizio lavori il committente deve inoltrare PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi;
  • impresa esecutrice: almeno 15 gg prima dell’inizio lavori il Datore di Lavoro inoltra il Piano Operativo di Sicurezza POS all’Impresa esecutrice e al Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori CSE (che ne verifica l’idoneità e, se lo accetta, deve occuparsi della sua attuazione);
  • ditta subappaltatrice: almeno 30 gg prima dell’ingresso in cantiere il Datore di Lavoro consegna il Piano Operativo di Sicurezza POS alla ditta subappaltatrice che a deve rivolgersi al Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori CSE per la sua attuazione.

 

SANZIONI

Sono previste per il Datore di Lavoro sanzioni di tipo amministrativo o pecuniario, nonché provvedimenti penali:

  • per mancata o incompleta elaborazione del POS – Piano Operativo di Sicurezza, pena detentiva fino a 8 mesi, sanzione da €3.000€ a €15.000, trasformazione dei contratti aziendali in tempo indeterminato;
  • per irregolarità o inadempienze del PSC – Piano Sicurezza e Coordinamento rispondono tutte le figure coinvolte (Committente, Responsabile dei Lavori, Coordinatori) con pena detentiva da 3 a 6 mesi e sanzione pecuniaria da € 2.500€ a €12.000,00.

 

U.S. GROUP S.R.L. SERVIZI DI SICUREZZA SUL LAVORO

U.S. Group s.r.l. affianca e supporta Aziende, Enti Pubblici e Organizzazioni nell’assolvere tutti gli obblighi di legge previsti dal Decreto Legislativo 81/08 Testo Unico sulla Sicurezza. I nostri esperti nel settore Servizi di Sicurezza sul Lavoro e i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP offrono specializzata assistenza ai Titolari di Impresa per la rilevazione dei rischi relativi al cantiere (Documento di Rilevazione dei Rischi DVR), per l’individuazione delle più opportune e adeguate strategie di prevenzione e misure di sicurezza, per la redazione del POS – Piano Operativo di Sicurezza e del PSC – Piano Sicurezza e Coordinamento.

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